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RICORRENZA DEL GIORNO

08/06/2013

L’11 febbraio  1929, presso San Giovanni in Laterano, il cardinale segretario di Stato, Pietro Gasparri, e il primo ministro italiano, Benito Mussolini, siglano gli accordi di mutuo riconoscimento tra Regno d’Italia e Stato Vaticano. Fino a quel momento, il rapporto tra Stato e Chiesa è disciplinato dalla legge Guarentigie, scritta all’indomani della Breccia di Porta Pia e mai riconosciuta dal Papa.
Gli accordi si compongono di tre documenti: il Trattato, che riconosce la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede, denominata “Città del Vaticano”, e, viceversa, dello Stato italiano con Roma capitale; il Concordato, che definisce le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; la Convenzione Finanziaria, che regola le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici e ripara i danni inferti alla Santa Sede in seguito all’occupazione di Roma del 1870. Nel 1948, i Patti sono riconosciuti nell’articolo 7 della Costituzione italiana, che li pone a base del rapporto tra Stato e Chiesa: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L’8 giugno 1984, a villa Madama, a Roma, il rappresentante della Santa Sede, cardinale Agostino Casaroli, e il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, siglano il Nuovo concordato, una sorta di aggiornamento dei Patti in accordo con l’evolversi della società. Le modifiche sono ratificate in legge il 25 marzo 1985. Segue un estratto e una sintesi degli articoli fondamentali:

  1. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
  2. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione (...) È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero
  3. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica
  4. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare (...) Non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero
  5. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
  6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti
  7.  La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione
  8. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico
  9.  La Repubblica italiana (...) garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato
  10. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato
  11. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici
  12. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico
  13. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti
  14. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.